Fino a 5-6 anni fa non esistevano leggi per le criptovalute se non quella del Dark Web, oggi numerosi paesi tra cui Malta, San Marino, Germania, Svizzera e tanti altri stanno lavorando sulla regolamentazione della tokenomics, oppure hanno già una legislazione specifica.
In Italia, la legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 ha fornito le prime definizioni di blockchain e smart contract e per ora non siamo andati oltre.
In mancanza delle chiarezze, la tassazione si basa sulla Risoluzione n. 72/E del 2016, sull’Interpello n. 956-39/2018 e sulle successive chiarificazioni.
Vediamo insieme in cosa consistono.
L’obbligo di monitoraggio fiscale era stato introdotto con il Modello Unico 2019 e inizialmente non riguarda tutte le criptovalute. Lo schema era questo:
La base imponibile riguarda il totale delle cripto, a prescindere da dove sono detenute (hot wallet, cold wallet, custodial oppure no). La base imponibile per la tassazione al 26% è la plusvalenza (il capital gain), non l’intero capitale.
La sentenza n. 1077/2020 del 27 gennaio del TAR Lazio 2020 stabilisce che TUTTE le criptovalute devono essere assoggettate al monitoraggio fiscale, ma non tutte alla tassazione. Le tasse si applicano solo sulle plusvalenze in caso di giacenze superiori a 51.645€ e nel momento di conversione in una delle valute fiat (euro, dollaro, sterlina, ecc). Anche l’acquisto di un bene di qualsiasi genere, pagato in criptovalute, è considerata un’operazioni di conversione in valuta fiat.
Per dichiarare le cripto, persone fisiche, enti non commerciali e società semplici devono compilare il Quadro RW in quanto le cripto sono considerate valute estere.
Il controvalore da indicare è quello del 31 dicembre dell'anno di competenza, non quello al momento dell’acquisto.
Fino al controvalore di 51.645€, la dichiarazione è relativamente semplice, basta fare l’elenco delle cripto possedute. Quando però occorre calcolare le plusvalenze, potreste aver bisogno di un buon commercialista. Ecco alcuni dei possibili dubbi:
Quale valore prendere di riferimento vista la volatilità delle criptovalute?
Su quale exchange, dal momento che i prezzi variano?
Come tenere traccia di tutti gli scambi tra coin, token e valute fiat nell’arco di 12 mesi?
E se le abbiamo usate per pagare alberghi, shopping o caffè: come ricordare e valorizzare ogni scambio?
Avendo diversi indirizzi pubblici, su diversi wallet, con diverse criptovalute, vanno descritte ciascuna in righe separate del quadro RW?
Se Nel caso avessimo acquistato bitcoin in 10 rate nell’arco dell’anno e li avessimo venduti in una sola volta realizzando una plusvalenza: a quale dei vari prezzi di acquisto dovremmo fare riferimento per calcolare l’imponibile tassabile al 26%?
Nonostante la sentenza del TAR del Lazio, vi sono dei casi in cui le cripto possono non essere dichiarate. Dal momento che il fisco le considera valute estere, chi le conserva all’interno di un hardware/software wallet sul proprio pc che è localizzato in Italia, fino al controvalore di 15.000€ non è tenuto a dichiararle. Anche in questo caso però, vi invitiamo a verificare con un commercialista perché si tratta di interpretazioni che possono cambiare. L’Agenzia delle Entrate tra l’altro, emana detta delle linee guida, ma non ha il potere di legiferare.
Vale la pena di ricordare, soprattutto alla luce delle recenti restrizioni verso l’exchange Binance, che un intermediario chi rispetta le normative e rilascia delle dichiarazioni a norma di legge, oltre a semplificarci la vita, offre maggiori garanzie.
Le attività di mining vengono tassate? Certo. Quando sono svolte regolarmente seguono il trattamento di altre attività professionali. Dal punto di vista fiscale si deve tenere conto dell’organizzazione e delle risorse necessarie alla “produzione” di beni, in questo caso digitali. Ma la tassazione delle aziende è un altro capitolo...
Danuta Dobrzykowska
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